E dopo l’abbaiare, le deiezioni del cane ed i festeggiamenti di paese … la Cassazione castiga pure gli odori di sugo e fritto!

E dopo l’abbaiare, le deiezioni del cane ed i festeggiamenti di paese … la Cassazione castiga pure gli odori di sugo e fritto!
06 Aprile 2017: E dopo l’abbaiare, le deiezioni del cane ed i festeggiamenti di paese … la Cassazione castiga pure gli odori di sugo e fritto! 06 Aprile 2017

Dopo Cass. Pen. n. 54531/2016 (http://www.studiomiotto.com/can-che-abbaia-sequestrato/), Cass. Civ. n. 661/2017 (http://www.studiomiotto.com/svolta-della-cassazione-niente-risarcimento-al-condomino-ipersensibile/) e Cass. Civ. n. 2611/2017 (http://www.studiomiotto.com/ecco-e-fuggito-il-di-festivo-e-se-ne-porta-il-comune-ogni-umano-accidente/), ad occuparsi nuovamente dei contrasti di vicinato è la recentissima Cass. Pen. n. 14467/2017.

Per quest’ultima la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) è configurabile anche nel caso di “molestie olfattive” (quali l’odore del sugo e dei fritti), che superino il limite della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c., per il cui accertamento non è comunque necessaria una perizia.

IL CASO. Due coniugi, proprietari di un appartamento al piano terra, erano stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., per aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento sito al terzo piano, così imbrattandolo e molestandone gli inquilini.

Il Tribunale di Gorizia aveva pronunciato nei loro confronti sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Avverso tale decisione i due avevano proposto appello avanti alla Corte d’Appello di Trieste, sostenendo come la contravvenzione di cui sopra non fosse “estensibile analogicamente alle emissioni di odori” e le “emissioni di odori di cucina” non fossero “per loro natura … atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e … certamente non … vietate dalla legge”.

Diversamente, avevano affermato come la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. fosse configurabile solo nel caso di molestie olfattive “derivanti da attività industriali” ed oltrepassanti il “cosiddetto limite della stretta tollerabilità”, comunque da accertarsi “a mezzo perizia”.

Sulla scorta di tali ragioni, avevano pertanto chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’assoluzione dal reato di cui all’art. 674 c.p., perché il fatto non sussisteva.

Il Giudice di secondo grado aveva, invece, ritenuto che la fattispecie concreta andasse sussunta sotto la previsione dell’art. 674 c.p., “che comprende anche le emissioni olfattive moleste”.

Di talché aveva escluso la possibilità di pronunciare l’assoluzione per insussistenza del fatto e dichiarato, invece, di non doversi procedere nei confronti dei due coniugi in ordine al reato loro ascritto, per essersi il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.

I proprietari ricorrevano, pertanto, per Cassazione, riproponendo le argomentazioni che avevano già sostenuto nel giudizio di secondo grado, e che erano rimaste disattese.

LA SENTENZA. La Cassazione ha replicato con tono icastico che “la Corte d’Appello di Trieste … ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell’art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste”.

La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo prive di pregio le ragioni addotte dai ricorrenti.

Con riferimento all’asserita necessità che le molestie olfattive derivassero da attività industriali, ha evidenziato come la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. fosse configurabile “a prescindere dal soggetto emittente”.

Con riguardo, poi, all’asserito accertamento del limite della stretta tollerabilità a mezzo perizia, la sentenza l’ha ritenuto superfluo, perché “quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo … al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. …, che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento … su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese”.

A detta della Cassazione, ben aveva fatto dunque la Corte d’Appello a valorizzare le dichiarazioni degli inquilini del terzo piano, uno dei quali aveva affermato che “quando gli imputati cucinavano, oltre ai rumori molesti dell’estrattore, s’impregna l’appartamento dell’odore … del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia””.

L’insegnamento che se ne trae è che, per ottenere l’assoluzione per insussistenza del fatto, i proprietari avrebbero dovuto contenere i loro … “effluvi culinari”.

   

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